Il Codice dei degli Appalti, il D.Lgs. 50 del 2016, che “disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione” (art. 1, c.1) ha affidato all’ANAC il compito di emanare delle Linee Guida che chiarissero in modo definitivo il ruolo e i compiti del Direttore dei Lavori nei lavori pubblici. Il Documento, redatto e pubblicato dall’ANAC, è indispensabile anche per delineare il lavoro della figura professionale nei lavori tra privati. È bene chiarire sin dal principio che il Direttore dei Lavori nei cantieri privati non coincide con il Responsabile dei Lavori, che ai sensi dell’art. 89 c. 1, lett. C, del Dlgs 81/08, è il soggetto incaricato dal Committente per svolgere i compiti a lui attribuiti (art. 90 del Dlgs 81/08). Il Direttore dei Lavori deve garantire la regolare esecuzione dei lavori e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate, ed è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività e ad osservare il canone di buona fede. Il professionista deve essere nominato prima dell’avvio del cantiere e comunque della scelta dell’impresa che eseguirà l’opera. Solitamente il progettista dell’opera assume anche l’incarico di D.L.
Scelta l’impresa e verificata l’idoneità tecnico professionale della stessa, attraverso la consegna del DURC e della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, il tecnico provvede alla consegna del cantiere, redigendo apposito verbale, in contraddittorio con il Responsabile dell’impresa affidataria.
Il D.L. non dove essere presente in cantiere durante tutto l’arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni ma deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell’entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e deve supervisionare e rilevare l’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, attraverso registrazioni, stati avanzamento, consegna e sospensione dei lavori. In particolare nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, egli è responsabile dell’accettazione dei materiali. Infatti il professionista può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Il Direttore dei Lavori svolge un’importante funzione anche nella scansione dei tempi di esecuzione dei lavori; infatti verifica che l’impresa rispetti le previsioni per ogni lavorazione riportate cronoprogramma allegato al Piano Operativo di Sicurezza, che l’esecutore deve elaborare prima dell’inizio dei lavori. In caso di circostanze eccezionali, che non permettano il regolare svolgimento dell’attività, egli può sospendere il cantiere redigendo apposito verbale in contradditorio con l’impresa esecutrice. Il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal tecnico non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale. Con riferimento all’ultimazione dei lavori, sembra opportuno specificare che a norma dell’art. 107, comma 5, del Codice, nel caso in cui l’esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Se durante l’esecuzione dell’opera fosse necessario disporre di varianti progettuali, il Direttore dei Lavori è responsabile del deposito della pratica urbanistica e degli elaborati esecutivi da sottoporre all’impresa esecutrice.
Purtroppo se nel periodo delle lavorazioni, dovessero verificarsi incidenti a persone o danni alla proprietà, il professionista deve redigere una relazione tecnica con cui vengono descritti i fatti, e deve trasmettere la stessa alla P.A. e all’assicurazione dell’impresa in modo da attivare la copertura assicurativa.
Il Direttore dei Lavori svolge un ruolo fondamentale nel procedimento di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. In particolare il professionista compila e redige:
- gli stati avanzamento lavori e il certificato per pagamento delle rate, rilasciati ai fini del pagamento di una rata di acconto;
- il giornale dei lavori in cui, a titolo esemplificativo, sono annotati in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori, l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure e rappresenta il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera;
- gli ordini di servizio con cui vengono impartite disposizioni ed istruzioni all’impresa esecutrice sull’esecuzione delle opere e l’andamento dei lavori;
- il conto finale dei lavori e relativa relazione compilati all’ultimazione dei lavori;
- collaudo delle opere da compilare entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori in contraddittorio con l’impresa e da trasmettere successivamente alla P.A. a chiusura della pratica edilizia.
E bene ricordare che i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.